Titolo IV

Art. 15

In vigore dal 25 mar 1971
Nel periodo dal 25 ottobre al 30 novembre 1970, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nella sezione di censimento a ciascuno di essi affidata. La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati. Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore provvede ad effettuare accertamenti diretti. In ogni caso i questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore. L'assunzione dei dati viene effettuata nel centro aziendale, o in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento o nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-15

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