Titolo IV

Art. 20

In vigore dal 25 mar 1971
L'ufficio provinciale di censimento provvede alla revisione definitiva dei questionari di azienda ed agli adempimenti connessi, secondo le norme ed il calendario determinati dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-20

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