Titolo V

Art. 24

In vigore dal 25 mar 1971
Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione della presente rilevazione è tutelato dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all' della legge 12 luglio 1961, n. 603. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI - REALE - GIOLITTI - NATALI - GAVA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 1. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-24

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