Titolo V
Art. 22
In vigore dal 25 mar 1971
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad avvalersi, per le necessità connesse con il 2° censimento generale dell'agricoltura, di personale temporaneo di concetto, esecutivo ed ausiliario, che potrà essere trattenuto in servizio per la durata dei lavori relativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-22