Titolo IV

Art. 17

In vigore dal 25 mar 1971
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione. I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma il giorno 10 dicembre 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-17

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