Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 25 mar 1971
Entro il 30 gennaio 1971 l'ufficio comunale di censimento provvede alla compilazione degli "stati di sezione definitivi", del relativo riepilogo, nonché del "prospetto riassuntivo delle superfici". La trasmissione agli uffici provinciali di censimento del materiale di censimento avviene secondo un calendario determinato dal comitato tecnico, nell'ambito dei termini fissati dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-19

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