Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 25 mar 1971
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1970, non siano stati interpellati per la compilazione dei questionari devono farlo presente entro il 2 dicembre 1970 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-16