Titolo III

Art. 9

In vigore dal 25 mar 1971
In ogni provincia è costituita, con decreto del prefetto, una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza. La commissione, presieduta dal prefetto, è composta: dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da un rappresentante dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-9

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