Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 18
In vigore dal 8 apr 1971
In tutte le aziende nelle quali sono impegnate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la monda, il trapianto e la raccolta del riso, deve essere predisposto un locale (da adibire ad infermeria), per il provvisorio ricovero dei lavoratori colpiti da malattie.
Detto locale, per ubicazione, accesso e servizi, deve poter assicurare un sufficiente isolamento degli infermi; deve inoltre avere aperture esterne protette da reticelle, pareti imbiancate a calce, irrorate periodicamente da antiparassitari e fornito delle necessarie suppellettili.
Deve essere ben arieggiato e soleggiato e deve possedere i seguenti requisiti:
ampiezza non inferiore ai 10 mq. di superficie, da aumentarsi proporzionalmente al numero dei posti letto occorrenti nel rapporto di un posto letto per ogni venti lavoratori;
essere provvisto di impianto di illuminazione;
avere pareti imbiancate a calce;
pavimento con piastrelle ed in cemento lavabile;
aperture esterne munite di reticelle;
telai a vetri e battenti per oscuramento;
arredamento idonei (letto, comodino, lavandino e quanto altro necessario);
cassetta di pronto soccorso provvista di tutti i presidi necessari;
deve inoltre essere prevista una latrina autonoma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-18