Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 18

In vigore dal 8 apr 1971
In tutte le aziende nelle quali sono impegnate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la monda, il trapianto e la raccolta del riso, deve essere predisposto un locale (da adibire ad infermeria), per il provvisorio ricovero dei lavoratori colpiti da malattie. Detto locale, per ubicazione, accesso e servizi, deve poter assicurare un sufficiente isolamento degli infermi; deve inoltre avere aperture esterne protette da reticelle, pareti imbiancate a calce, irrorate periodicamente da antiparassitari e fornito delle necessarie suppellettili. Deve essere ben arieggiato e soleggiato e deve possedere i seguenti requisiti: ampiezza non inferiore ai 10 mq. di superficie, da aumentarsi proporzionalmente al numero dei posti letto occorrenti nel rapporto di un posto letto per ogni venti lavoratori; essere provvisto di impianto di illuminazione; avere pareti imbiancate a calce; pavimento con piastrelle ed in cemento lavabile; aperture esterne munite di reticelle; telai a vetri e battenti per oscuramento; arredamento idonei (letto, comodino, lavandino e quanto altro necessario); cassetta di pronto soccorso provvista di tutti i presidi necessari; deve inoltre essere prevista una latrina autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-18

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