Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 22
In vigore dal 8 apr 1971
I comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la monda, trapianto e raccolta del riso sono obbligati a provvedere ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
Le prestazioni degli altri enti assicurativi ed assistenziali non esimono i comuni dall'obbligo dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 212 del testo unico, qualora gli enti suddetti non vi provvedano adeguatamente.
Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari ai quali fa capo il coordinamento dei servizi e gli altri incaricati dell'assistenza sanitaria (art. 215 testo unico leggi sanitarie).
Per le spese relative a tale assistenza si provvederà secondo le disposizioni in vigore (art. 212 testo unico).
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvederà d'ufficio e la spesa relativa, è a carico del comune.
In caso di necessità, il medico provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-22