Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 27

In vigore dal 8 apr 1971
I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo III del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento sono devoluti al locale ente comunale di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-27

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