Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 23
In vigore dal 8 apr 1971
La durata e la distribuzione dei periodi di lavoro e di riposo per gli addetti alla risaia sono disciplinate dalle norme stabilite dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, dalla legge 17 ottobre 1967, numero 977, e dai contratti collettivi di lavoro.
In particolare valgono le seguenti norme:
MONDATURA E TRAPIANTO DEL RISO:
Lavoro:
a) l'inizio dei lavori non dovrà verificarsi prima del sorgere del sole e in ogni caso, prima delle ore 5 per le donne e prima delle ore 6 per i fanciulli e gli adolescenti fino agli anni 16;
b) il termine dei lavori non dovrà protrarsi oltre il tramonto.
Riposo:
a) i turni di lavoro non dovranno mai essere continuativi per oltre quattro ore;
b) nei turni di lavoro di più di quattro ore a sei ore, si dovrà intercalare un periodo di riposo di almeno mezz'ora per gli adulti e di un'ora per i minori e gli adolescenti;
c) nei turni di lavoro da sei od otto ore si dovranno intercalare, almeno due periodi di riposo dei quali uno di almeno mezz'ora per la refezione del mattino e l'altro di almeno un'ora;
d) per un numero maggiore di ore lavorative si dovranno intercalare - secondo le esigenze del lavoro - almeno due ore di riposo.
Alle donne che allattano i propri bambini devono inoltre essere concessi due riposi di un'ora ciascuno per l'allattamento ( della legge 26 agosto 1950, n. 860), senza che il tempo stesso possa detrarsi dal computo delle ore lavorative, quando nell'azienda non esiste camera di allattamento. Se invece tale camera esiste i periodi concessi per l'allattamento sono ridotti a mezz'ora ciascuno.
RACCOLTO:
Nella raccolta del riso la giornata di lavoro sarà interrotta da un riposo di almeno un'ora e mezza, fermo il disposto che i turni di lavoro non abbiano mai una durata continuativa di più di quattro ore.
Occorrendo un secondo riposo questo non dovrà essere minore di mezz'ora.
TREBBIATURA:
La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura del riso sarà interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni singolo periodo di quattro ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze.
Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuativo di almeno otto ore.
A tutti i lavoratori addetti alla monda, al taglio, alla trebbiatura ed essiccazione del riso, deve essere accordato ogni settimana un periodo di riposo di ventiquattro ore consecutive, il quale deve cadere in giorno festivo e decorrere da un'alba all'altra, salve straordinarie esigenze agricole imposte da vicende meteoriche e salve altresì impellenti ed imprescindibili necessità di lavoro, nel qual caso dovrà essere concesso un riposo compensativo, della stessa durata e decorrenza, in altro giorno della settimana ed il datore di lavoro deve darne, entro due giorni, motivata comunicazione all'ispettorato del lavoro competente per territorio.
La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori e notificata al comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-23