Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 28
In vigore dal 8 apr 1971
Disposizioni transitorie
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Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, nei comuni nei quali si esplica la risicoltura saranno dai comuni stessi, sentito, ove si ritenga utile, il parere di apposita commissione tecnica, determinate le zone di rispetto degli aggregati di abitazione, delle case isolate e dei cimiteri.
La designazione e delimitazione delle zone di rispetto in base all', va fatta in planimetria regolare in scala non minore all'1: 6000. Detta planimetria verrà inviata in doppio esemplare all'amministrazione provinciale per la verifica da parte degli uffici competenti, ed in un esemplare all'ufficio sanitario provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-28