Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 29
In vigore dal 8 apr 1971
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 206 delle leggi sanitarie e dall' del presente regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, i comuni, nei quali si attua la coltivazione del riso, dovranno provvedere alla revisione delle autorizzazioni di coltivazione a risaia precedentemente rilasciate dalla prefettura o dall'ufficio del medico provinciale.
Gli estremi delle autorizzazioni dovranno essere riportati nell'apposito registro, come prescritto dal precedente .
I proprietari e conduttori di terreni coltivati a risaia, che siano comunque sprovvisti della predetta autorizzazione, sono tenuti a darne comunicazione al comune che provvederà in via di sanatoria come segue:
fatti i necessari accertamenti e sempre quando gli appezzamenti di terreno risultino coltivati in passato a riso, pubblicherà all'albo pretorio, per la durata di otto giorni, l'elenco di detti proprietari e conduttori di risaie, con l'indicazione catastale dell'appezzamento di terreno coltivato.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, senza opposizioni, il comune trasmetterà detto elenco all'ufficio del medico provinciale che lo renderà esecutivo: dopo di che provvederà alla trascrizione nell'apposito registro.
In caso di opposizioni deciderà l'ufficio del medico provinciale seguendo la procedura prevista dall'.
Presso i comuni dovrà essere tenuto a disposizione del pubblico un elenco completo dei coltivatori ed una planimetria generale aggiornata degli appezzamenti coltivati a riso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-29