Art. 29
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 29

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In vigore dal 8 apr 1971
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 206 delle leggi sanitarie e dall' del presente regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, i comuni, nei quali si attua la coltivazione del riso, dovranno provvedere alla revisione delle autorizzazioni di coltivazione a risaia precedentemente rilasciate dalla prefettura o dall'ufficio del medico provinciale. Gli estremi delle autorizzazioni dovranno essere riportati nell'apposito registro, come prescritto dal precedente . I proprietari e conduttori di terreni coltivati a risaia, che siano comunque sprovvisti della predetta autorizzazione, sono tenuti a darne comunicazione al comune che provvederà in via di sanatoria come segue: fatti i necessari accertamenti e sempre quando gli appezzamenti di terreno risultino coltivati in passato a riso, pubblicherà all'albo pretorio, per la durata di otto giorni, l'elenco di detti proprietari e conduttori di risaie, con l'indicazione catastale dell'appezzamento di terreno coltivato. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, senza opposizioni, il comune trasmetterà detto elenco all'ufficio del medico provinciale che lo renderà esecutivo: dopo di che provvederà alla trascrizione nell'apposito registro. In caso di opposizioni deciderà l'ufficio del medico provinciale seguendo la procedura prevista dall'. Presso i comuni dovrà essere tenuto a disposizione del pubblico un elenco completo dei coltivatori ed una planimetria generale aggiornata degli appezzamenti coltivati a riso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-29