Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 2

In vigore dal 8 apr 1971
La coltivazione del riso nella provincia di Novara è permessa alle distanze minime seguenti: per gli aggregati di case con popolazione: oltre 10.000 abitanti.................. m. 400 da 10.000 a 5.001 abitanti............... m. 350 da 5.000 a 2.001 abitanti................ m. 300 da 2.000 a 1.001 abitanti................ m. 200 da 1.000 a 501 abitanti................. m. 100 inferiore a 501 abitanti................ m. 50 per cimiteri...................... m. 50 per case isolate e cascinali.............. m. 10 La distanza si misura Sulla retta che unisce i due punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso. Saranno prescritte distanze proporzionalmente maggiori, nelle forme di cui al seguente , quando per altimetria, configurazione, natura dei terreni ed andamento della falda freatica, sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato o i cimiteri. Delle variazioni negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si siano mantenute per oltre un decennio e risultino dal censimento ufficiale oppure, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro di popolazione comunale. Per quanto riguarda le distanze dei campi coltivati a riso dalle strade e da argini od altro, si applicano le disposizioni dei regolamenti speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-2

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