Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 19
In vigore dal 8 apr 1971
I proprietari di fondi coltivati a riso mediante mano d'opera temporaneamente immigrata e dimorante nell'azienda, sono tenuti all'osservanza di quanto predisposto nei precedenti articoli, per quanto concerne le parti immobili.
Della conservazione degli immobili e delle relative attrezzature rispondono i datori di lavoro, come sancito dalle specifiche leggi enunciate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-19