Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 14
In vigore dal 8 apr 1971
Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale, salvo le migliori condizioni previste da altre norme vigenti, i seguenti requisiti:
a) altezza dei locali non inferiore a metri 2,80;
b) piano terreno rialzato sul suolo circostante di almeno 25 cm., pavimentato, asciutto e provvisto di vespaio (o protezione equivalente);
c) cortile ed aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque piovane di rifiuto;
d) stanze da letto aventi una superficie di almeno metri quadrati 10 ed una cubatura non inferiore ai 28 metri cubi; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
e) finestre con rapporto di illuminazione non inferiore a 1: 10, dotate di telaio a vetri.
Le predette abitazioni devono essere inoltre fornite di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrina, di acqua riconosciuta potabile.
Tutti gli ambienti interni dovranno essere intonacati, imbiancati ed opportunamente protetti contro la penetrazione di insetti mediante idonee reticelle.
Per località destinate alla coltivazione a riso si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra località, nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso, sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-14