Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 20
In vigore dal 8 apr 1971
Il reclutamento delle mondariso deve avvenire in base alle norme vigenti in materia.
Non possono impiegarsi fanciulli minori di 14 anni, le donne in istato di gravidanza e quelle aventi oltre 65 anni di età.
Ogni mondina deve essere munita di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risulti che sia esente da malattie trasmissibili e da malattie nervose e costituzionali e sia dichiarata idonea ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro in risaia.
Il predetto certificato deve anche contenere i dati relativi alla eventuale vaccinazione antileptospirosi praticata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-20