Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 16

In vigore dal 8 apr 1971
I refettori, le cucine e le dispense per le squadre di lavoratori immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, dovranno essere posti in locali adatti a norma delle disposizioni vigenti: I refettori dovranno essere forniti di tavoli e di sedili in numero sufficiente. La cucina dovrà essere arredata in modo da garantire la buona e sana confezione dei cibi. La custodia dei generi alimentari deve essere effettuata con le garanzie di una perfetta conservazione. Per la pulizia personale degli addetti ai lavori in risaia dovranno essere installati lavandini e docce in numero sufficiente e adeguato. Le latrine dovranno essere separate per uomini e per donne ed in numero di una per ogni venti persone, dovranno essere tenute sempre pulite e disinfettate giornalmente con latte di calce od altro prodotto idoneo. Deve essere assicurato lo smaltimento dei liquami in modo razionale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali per l'igiene del lavoro, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo