Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 11
In vigore dal 8 apr 1971
I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori muniti degli occorrenti fossi colatori, fino all'immissione nei canali di scarico.
I canali ed i fossi saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciare libero il corso delle acque di irrigazione e di quelle di scolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-11