Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 13
In vigore dal 8 apr 1971
Ove esistessero scavi o terreni depressi, i quali per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi d'acqua o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, che costituissero danno o pericolo per la salute pubblica, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-13