Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 12
In vigore dal 8 apr 1971
L'acqua dei canali d'irrigazione o di scolo sarà tenuta sempre in corso defluente e così nelle risaie, salvo la necessità di colture e di irrigazione, per modo di impedire ogni ristagno nocivo.
Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente è vietata.
All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini, per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-12