Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 15
In vigore dal 8 apr 1971
Le abitazioni e i dormitori dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la monda, trapianto e raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritti dal presente regolamento.
Dovranno in particolare presentare i seguenti requisiti:
1) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
2) essere sollevati di almeno 25 cm. dal terreno circostante, che dovrà essere sistemato in modo da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno m. 10 attorno;
3) avere altezza di almeno m. 2,80 ed essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
4) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, munite di buone chiusure; il rapporto fra superficie fenestrata-pavimento deve essere di almeno 1: 10;
5) essere forniti di lampade per l'illuminazione notturna;
6) disporre di aperture difese contro la penetrazione di insetti alati mediante idonee reticelle.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati a persona.
In vicinanza dei dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale, in conformità a quanto prescritto dall'.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-15