Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 7

In vigore dal 8 apr 1971
Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, ne dispone la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione, per pari tempo, negli altri comuni limitrofi, qualora la superficie da investire a risaia interessi questi comuni. Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione, corredata dal parere del sindaco e dell'ufficiale sanitario, verrà trasmessa al medico provinciale, il quale fatti eseguire, ove del caso, a spese del richiedente, i necessari accertamenti igienicosanitari da apposita commissione tecnica, provvederà entro trenta giorni, con decreto motivato, à termini dell'art. 207 del testo unico. In caso di controversia, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale, opposizione motivata entro quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-7

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