Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 3

In vigore dal 8 apr 1971
La coltivazione a riso sarà vietata con provvedimento del medico provinciale, adottato previa ispezione della commissione tecnico-sanitaria e sentito il sindaco del comune interessato, quando nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, risulti nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato. Quando il provvedimento è promosso dalla giunta municipale o dall'ufficiale sanitario, le spese per la visita di constatazione sono a carico del comune; quando, invece, è promosso da un interessato, sono a suo carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-3

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