Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 5
In vigore dal 8 apr 1971
Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso, potrà essere permessa, a tempo determinato, l'attivazione di risaie entro la zona di rispetto, con apposito provvedimento emesso dal medico provinciale su parere della commissione tecnico-sanitaria.
Non sarà peraltro permessa alcuna deroga per i terreni posti a meno di cinquanta metri dalle abitazioni.
Tale disposizione può essere applicata anche ai terreni divisi dall'abitazione da un cavo colatore, canale colatore o corso d'acqua naturale, la cui profondità garantisca l'igiene dell'abitato ed abbia sufficiente azione drenante.
Le dichiarazioni per attivare risaie nella zona di rispetto devono essere presentate con la procedura dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-5