Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 5

In vigore dal 8 apr 1971
Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso, potrà essere permessa, a tempo determinato, l'attivazione di risaie entro la zona di rispetto, con apposito provvedimento emesso dal medico provinciale su parere della commissione tecnico-sanitaria. Non sarà peraltro permessa alcuna deroga per i terreni posti a meno di cinquanta metri dalle abitazioni. Tale disposizione può essere applicata anche ai terreni divisi dall'abitazione da un cavo colatore, canale colatore o corso d'acqua naturale, la cui profondità garantisca l'igiene dell'abitato ed abbia sufficiente azione drenante. Le dichiarazioni per attivare risaie nella zona di rispetto devono essere presentate con la procedura dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-5

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