Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 21
In vigore dal 8 apr 1971
Il datore di lavoro e, se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua igienicamente potabile ed in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
Qualora l'approvvigionamento idrico non sia assicurato dall'acquedotto comunale, si dovrà provvedere mediante pozzi tubolari o trivellati.
Gli stessi dovranno essere ubicati a monte delle abitazioni e ad una distanza di almeno 25 metri da stalle, concimaie, pozzi neri e da qualsiasi altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto conto del movimento della falda acquifera; dovranno inoltre essere dotati di una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.
L'attingimento dell'acqua dovrà essere effettuato mediante pompa a mano o, preferibilmente, azionata elettricamente.
La potabilità dell'acqua utilizzata dovrà essere accertata mediante analisi batteriologica e chimica praticata dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.
La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile che permettono l'attingimento dell'acqua a mezzo di secchielli, bicchieri a mano e simili.
Il personale adibito al trasporto dell'acqua deve essere vaccinato contro la febbre tifoide a norma di legge.
I lavoratori devono essere forniti di un mezzo personale per bere.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze di buona qualità e nella quantità dovuta, come dalle disposizioni in vigore.
Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro le infezioni tifoidee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1410#art-rsp-21