Convenzione
Art. 16
Stati federali
In vigore dal 14 dic 1971
Stati federali
In uno Stato federale le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste dal capoverso (a) del paragrafo 1 dell' potranno, per motivi di ordine costituzionale, essere attribuite ad altre organizzazioni statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-16