Convenzione

Art. 16

Stati federali

In vigore dal 14 dic 1971
Stati federali In uno Stato federale le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste dal capoverso (a) del paragrafo 1 dell' potranno, per motivi di ordine costituzionale, essere attribuite ad altre organizzazioni statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-16

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