Convenzione
Art. 18
Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa
In vigore dal 14 dic 1971
Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire ad essa.
2. Tale adesione potrà avvenire con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-18