Convenzione

Art. 13

Informazioni supplementari

In vigore dal 14 dic 1971
Informazioni supplementari 1. Tanto l'organo di ricezione che l'organo o la persona che questi avrà incaricato di rispondere, ai sensi dell', potranno chiedere all'autorità che ha formulato la richiesta le informazioni supplementari che reputeranno necessarie per la redazione della risposta. 2. La richiesta di informazioni supplementari verrà trasmessa dall'organo di ricezione secondo le formalità previste dall' per la comunicazione della risposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-13

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