Convenzione
Art. 6
Autorità abilitate a rispondere
In vigore dal 14 dic 1971
Autorità abilitate a rispondere
1. L'organo di ricezione destinatario di una richiesta di informazioni potrà sia redigere esso stesso la risposta, sia trasmettere la richiesta ad un'altra organizzazione statale o ufficiale che redigerà detta risposta.
2. L'organo di ricezione potrà, in relazione al contenuto della richiesta o per ragioni di organizzazione amministrativa, trasmettere la richiesta ad un ente privato o ad un giurista qualificato che redigeranno la risposta.
3. Ove l'applicazione del paragrafo precedente dovesse comportare delle spese, l'organo di ricezione, prima di effettuare la trasmissione di cui al paragrafo precedente, indicherà all'autorità che ha formulato la richiesta l'ente privato o il giurista al quale questa verrebbe trasmessa; in tal caso, l'organo di ricezione comunicherà all'autorità che ha formulato la richiesta, con la maggior precisione possibile, l'ammontare delle spese previste, chiedendole l'autorizzazione a farvi fronte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-6