Convenzione
Art. 5
Trasmissione della richiesta d'informazioni
In vigore dal 14 dic 1971
Trasmissione della richiesta d'informazioni
La richiesta di informazioni dovrà essere inviata direttamente all'organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione o, in mancanza di esso, dall'autorità giudiziaria che l'ha formulata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-5