Convenzione

Art. 5

Trasmissione della richiesta d'informazioni

In vigore dal 14 dic 1971
Trasmissione della richiesta d'informazioni La richiesta di informazioni dovrà essere inviata direttamente all'organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione o, in mancanza di esso, dall'autorità giudiziaria che l'ha formulata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-5

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