Convenzione
Art. 2
Organi nazionali di collegamento
In vigore dal 14 dic 1971
Organi nazionali di collegamento
1. Per l'applicazione della presente Convenzione, ogni Parte contraente creerà o designerà un organo unico (qui appresso indicato come "organo di ricezione") al quale spetterà il compito: (a) di ricevere le richieste di informazioni citate al paragrafo 1 dell', provenienti da un'altra Parte Contraente;
(b) di soddisfare tali richieste, secondo le disposizioni dell'.
Tale organo dipenderà da un Ministero o da altra organizzazione statale.
2. Ogni Parte Contraente avrà la facoltà di creare o designare uno o più organi (qui appresso indicati come "organi di trasmissione") incaricati di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle autorità giudiziarie nazionali e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero.
I compiti devoluti all'organo di trasmissione potranno essere affidati all'organo di ricezione.
Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo del proprio organo di ricezione e, se del caso, quelli del proprio o dei propri organi di trasmissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-2