Convenzione

Art. 4

Contenuto della richiesta di informazioni

In vigore dal 14 dic 1971
Con tenuto della richiesta di informazioni 1. La richiesta di informazioni dovrà indicare l'autorità giudiziaria da cui emana nonché il procedimento cui si riferisce. Dovrà inoltre precisare, nel modo più esatto possibile, i punti sui quali le informazioni relative alla legislazione dello Stato richiesto vengono domandate e, nel caso in cui nel paese in questione siano in vigore diversi sistemi giuridici, per quale di essi le informazioni vengono richieste. 2. La richiesta dovrà essere accompagnata dall'esposizione degli atti indispensabile tanto per una chiara comprensione che per la redazione di una risposta esatta e precisa; copie di documenti potranno essere allegate ove si rivelino necessarie per chiarire la portata della richiesta. 3. La richiesta potrà vertere anche su questioni relative a settori diversi da quelli previsti dall', paragrafo 1, a condizione che esista un nesso logico con i punti principali della richiesta. 4. Ove la richiesta non sia stata formulata da una autorità giudiziaria, essa dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione rilasciata da detta autorità giudiziaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-4

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