Convenzione
Art. 3
Autorità abilitate a formulare le richieste di informazioni
In vigore dal 14 dic 1971
Autorità abilitate a formulare le richieste di informazioni
1. Le richieste di informazioni dovranno sempre provenire da una autorità giudiziaria, anche se non saranno state formulate da quest'ultima. Esse non potranno essere inoltrate che in relazione a procedimenti già iniziati.
2. Ogni Parte Contraente potrà, nel caso in cui non abbia creato o designato organi di trasmissione, segnalare con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quelli fra i propri organi che essa considera autorità giudiziaria ai sensi del paragrafo precedente.
3. Due o più Parti Contraenti potranno tra loro convenire di estendere l'applicazione della presente Convenzione a richieste provenienti da autorità diverse da quelle giudiziarie. Il testo degli accordi che verranno a tal fine stipulati sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-3