Convenzione

Art. 7

Contenuto della risposta

In vigore dal 14 dic 1971
Contenuto della risposta La risposta dovrà fornire all'autorità che ha formulato la richiesta, informazioni obiettive ed imparziali sulla legislazione dello Stato richiesto. Essa sarà accompagnata, se del caso, da testi legislativi e regolamentari e da testi di decisioni giudiziarie. Essa potrà comprendere altresì nella misura necessaria ad una buona informazione del richiedente, documenti accessori quali estratti di pubblicazioni giuridiche o lavori preparatori. Potrà anche, se del caso, essere accompagnata da commenti esplicativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-7

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