Convenzione

Art. 11

Eccezioni all'obbligo di rispondere

In vigore dal 14 dic 1971
Eccezioni all'obbligo di rispondere Lo Stato richiesto potrà rifiutare di dare seguito alla richiesta di informazioni ove i suoi interessi siano lesi dalla controversia alla quale si riferisce la richiesta, quando giudichi che la risposta potrebbe pregiudicare la propria sovranità o sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-11

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