Convenzione
Art. 12
Limiti di tempo per la risposta
In vigore dal 14 dic 1971
Limiti di tempo per la risposta
La risposta ad una richiesta di informazioni dovrà essere fornita nel minor tempo possibile. Tuttavia, nel caso in cui la redazione della risposta richieda un certo tempo, l'organo di ricezione dovrà informarne l'autorità straniera che ha formulato la richiesta precisando nel contempo, se possibile, la data approssimativa in cui la risposta potrà essere comunicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-12