Convenzione
Art. 14
Lingue
In vigore dal 14 dic 1971
Lingue
1. La richiesta di informazioni ed i relativi allegati saranno redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnati da una traduzione in quella lingua. La risposta sarà redatta nella lingua dello Stato richiesto.
2. Tuttavia, due o più Parti Contraenti potranno tra loro convenire di derogare alle disposizioni del paragrafo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-14