Convenzione

Art. 14

Lingue

In vigore dal 14 dic 1971
Lingue 1. La richiesta di informazioni ed i relativi allegati saranno redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnati da una traduzione in quella lingua. La risposta sarà redatta nella lingua dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, due o più Parti Contraenti potranno tra loro convenire di derogare alle disposizioni del paragrafo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-14

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