Convenzione

Art. 9

Comunicazione della risposta

In vigore dal 14 dic 1971
Comunicazione della risposta La risposta verrà inviata dall'organo di ricezione all'organo di trasmissione nel caso in cui la domanda sia stata trasmessa da quest'ultimo, o all'autorità giudiziaria nel caso in cui la richiesta sia stata fatta direttamente da questa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-9

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