Convenzione

Art. 20

Durata della Convenzione e denuncia

In vigore dal 14 dic 1971
Durata della Convenzione e denuncia 1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-20

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