Art. 1
In vigore dal 14 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - MORO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 66. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-rd-1