Convenzione
Art. 21
Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa
In vigore dal 14 dic 1971
Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni altre Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
(c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell' della Convenzione stessa;
(d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell', del paragrafo 3 dell', del paragrafo 2 dell' e dei paragrafi 2 e 3 dell'; (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
(Seguono le firme)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-21