Art. 16 · Stati federali
Convenzione

Art. 16

16 / 21

Stati federali

In vigore dal 14 dic 1971
Stati federali In uno Stato federale le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste dal capoverso (a) del paragrafo 1 dell' potranno, per motivi di ordine costituzionale, essere attribuite ad altre organizzazioni statali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-16