Convenzione
Art. 16
16 / 21Stati federali
In vigore dal 14 dic 1971
Stati federali
In uno Stato federale le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste dal capoverso (a) del paragrafo 1 dell' potranno, per motivi di ordine costituzionale, essere attribuite ad altre organizzazioni statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;1510#art-c-16