Art. 9

In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 90 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente: "Ogni stampa periodica ammessa alla spedizione in abbonamento deve pubblicarsi regolarmente nei periodi di tempo compresi nel gruppo corrispondente alla tariffa assegnata ai sensi dell'art. 75. Tuttavia, la tariffa spettante in base alla periodicità già dichiarata deve essere mantenuta nei confronti di tutti i periodici, esclusi i semestrali, che nel corso dell'anno pubblichino almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbe la periodicità stessa, anche se tali numeri siano cumulati una o più volte, e prescindendo dalla data della effettiva impostazione. Per i numeri cumulati prima del raggiungimento del quantitativo minimo di cui al comma precedente deve essere addebitata una tassa equivalente a tante volte il porto iniziale quanti sono i numeri riuniti dal periodico, oltre i successivi porti del residuo peso".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-9

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