Art. 11
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 94 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Non sono ammesse al trattamento previsto dall'articolo 55, primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 74 e 82, e le eccezioni che possono essere autorizzate dall'Amministrazione postale.
È ammessa, invece, di regola la spedizione cumulativa di giornali con uno o più supplementi, o di più periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ciascun esemplare, alla stessa francatura".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-11