Art. 14
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 110 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite di sole carte manoscritte. Sono sottoposte alla tassa delle lettere quando, contenendo la lettera di accompagnamento, non siano state osservate le disposizioni dell'art. 64.
Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente francate ai sensi dell'articolo precedente, ferma restando la applicazione dell'art. 42 del codice postale qualora, contenendo una lettera di accompagnamento, non siano state osservate le condizioni prescritte.
Non hanno nemmeno corso quando eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-14