Art. 13

In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 109 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente: "Sono ammesse " spedizioni miste " di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi), ai campioni e ai pacchetti, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni e che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dall' del codice postale. Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del peso complessivo, è applicabile la tariffa più elevata. Per le spedizioni miste con lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 64, 71 e 97, lettera b)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-13

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