Art. 12
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 97 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Sono considerati campioni ed ammessi a fruire della relativa tariffa, gli invii di merci di valore commerciale non superiore alle lire quindici e limitate nella quantità, in modo da escludere la presunzione che siano oggetto di smercio.
I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere posti in sacchetti, scatole o fasce mobili, in modo che facilmente si possano verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'amministrazione;
b) non recare alcuna indicazione, eccetto il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica o di mercante, numeri d'ordine, prezzi e indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla diminuzione ed alla quantità disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce. È consentito però includervi una lettera di accompagnamento alle stesse condizioni previste dal precedente art. 71 per i pieghi di stampe;
c) essere confezionati con le modalità volute dalla amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, liquidi, olio, corpi grassi, polveri secche, coloranti o non, od api vive.
Sono parimenti ammessi alla tariffa dei campioni gli oggetti di storia naturale, animali e piante, secchi o conservati, campioni geologici, ecc., il cui invio non si effettui a scopo commerciale ed il cui imballaggio sia conforme alle prescrizioni riguardanti i campioni di merci".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-12